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LAVORO – MI FANNO GIRARE…. DI QUA E DI LA’!
Cambio mansioni. E’ legittimo?
L’art. 2103 Codice Civile così recita: “il prestatore di
lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione (…)”. Il
datore di lavoro deve altresì, con la formalizzazione
dell’assunzione, portare a conoscenza del lavoratore
categoria e qualifica assegnate in dipendenza delle
mansioni affidate. Spesso mansioni e qualifiche sono
specificate dai contratti collettivi di categoria cui la
lettera di assunzione rimanda.
Jus Variandi è il potere del datore di lavoro di
modificare le mansioni del proprio dipendente. Ma come
può essere esercitato questo potere? Con i limiti
imposti dal succitato articolo. Dunque le nuove mansioni
dovranno essere equivalenti o superiori a quelle per le
quali il lavoratore è stato assunto e la retribuzione
dovrà sempre essere commisurata all’attività
effettivamente svolta.
Qualora, inoltre, la mansione “superiore” non sia stata
disposta unicamente per la sostituzione di un
lavoratore assente che abbia il diritto alla
conservazione del posto, diverrà definitiva dopo un
periodo di svolgimento della stessa di norma specificato
nei contratti collettivi (mai superiore in ogni caso a
tre mesi). A tutela del lavoratore tale disciplina non
può essere derogata mediante un patto tra le singole
parti il quale risulterebbe perciò nullo.
In extremis, tuttavia, la disciplina contenuta
nell’art.2103 Codice Civile potrà essere derogata allo
scopo di evitare licenziamenti, attraverso accordi
sindacali secondo quanto stabilito dalla L.223/91.
Avv. Claudia Cunico
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