|
 
IL TRUST IN ITALIA: PROTEZIONE DEL PATRIMONIO, PASSAGGI GENERAZIONALI,
TUTELA DELLA FAMIGLIA E DEI DISABILI, TUTELA SOCIETARIA
E MOLTO ALTRO ANCORA
Il trust trova la sua origine nel
diritto straniero, in particolare nei paesi di common
law, ma è stato riconosciuto nell’ordinamento giuridico
italiano a decorrere dal 1 gennaio 1992 a seguito della
ratifica della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985,
intervenuta con legge 16 ottobre 1989 n. 364. A seguito
di tale normativa possono essere riconosciuti effetti
giuridici in Italia al trust costituito secondo la legge
di uno Stato nel proprio ordinamento giuridico quale
istituto tipico. Sono quindi stati riconosciuti i
cosiddetti trust interni ove spesso l’unico elemento di
estraneità è la legge straniera che regola il rapporto
di trust.
L’istituto si sostanzia in un rapporto
giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente
(settlor) e trustee. Il disponente di norma trasferisce
per atto inter vivos o mortis causa alcuni beni o
diritti a favore del trustee il quale li amministra con
i diritti ed i poteri di un vero e proprio proprietario
nell’interesse del beneficiario e per uno scopo
prestabilito. Beneficiario iniziale e finale possono
essere differenti e abbiamo anche trust costituiti senza
l’indicazione di un beneficiario finale (cd. Trust
opachi).
Trustee possono anche essere trust
company ossia società che hanno quale oggetto sociale
l’assistenza ai clienti nella istituzione dei trust e
nella successiva gestione dei patrimoni.
Trustee e beneficiario possono essere
persone fisiche, professionisti di fiducia o anche una
persona giuridica.
L’effetto principale dell’istituzione
di un trust è la
segregazione patrimoniale per la quale i beni
conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato
rispetto al patrimonio del trustee con l’effetto che non
possono essere escussi dai creditori del trustee del
disponente e del beneficiario.
Come si può notare il trust si presta
a molteplici utilizzi e diviene uno strumento duttile e
dinamico che può essere redatto su misura per ogni
diversa richiesta.
I casi più diffusi in cui si utilizza
il trust sono:
TRUST IMMOBILIARI:
permette di creare un patrimonio separato e garantito
composto da immobili con il vantaggio che tale
patrimonio non potrà essere aggredito se non da
creditori del trust. Si potrà pertanto creare una
gestione immobiliare senza ricorrere al più dispendioso
strumento della normale SRL e si potrà contestualmente
porre le basi per una suddivisione ereditaria
dell’intero patrimonio o comunque una suddivisione nel
futuro di tali beni. Durante la vigenza del trust il
trustee potrà compiere tutte le operazioni utili alla
gestione ivi compresa la vendita. Si consiglia questa
tipologia di trust quando si intende gestire diversi
immobili, quando si vuole proteggere tali patrimoni da
aggressioni o procedure concorsuali future, proteggere i
patrimoni familiari ecc..
La maggior duttilità e sicurezza permette
generalmente di preferire il trust all’ormai consueto
istituto del fondo patrimoniale.
TRUST PER DISABILI:
permette di
gestire i più svariati beni (immobili, denaro, beni
mobili, valori mobiliari, polizze ecc) in favore del
soggetto disabile. Lo strumento è sicuramente
preferibile all’amministrazione di sostegno o alle forme
di tutela e curatela ove il controllo giudiziario è
comunque preponderante e lascia davvero pochi spazi di
autonoma gestione (si pensi ad esempio che per la
vendita dell’immobile sia in caso di amministrazione di
sostegno che di tutela e/o curatela è necessaria
l’autorizzazione del Tribunale e che gli investimenti
non possono essere effettuati in altro modo se non in
titoli di stato).
TRUST DI FAMIGLIA:
per disciplinare anticipatamente casi di successione,
rapporti di convivenza e parentela, crisi matrimoniali
ivi compresi i casi di separazione e divorzi.
Soprattutto in questi ultimi due casi il trust potrebbe
essere maggiormente utilizzato in quanto permetterebbe
di disciplinare meglio i rapporti patrimoniali tra
coniugi anche in un’ottica futura di lungo periodo e con
riguardo ai figli.
TRUST SOCIETARI:
realizzano sia l’obiettivo di disciplinare i passaggi
generazionali dell’impresa con maggior semplicità di
quanto previsto dalla legge ordinaria, sia di separare
parte dei patrimoni aziendali, di trasferire interi rami
di azienda, di proteggere i patrimoni aziendali, le
azioni o le quote sociali. In alcune situazioni ciò può
comportare
anche un vantaggio fiscale (in termini di risparmio)
sempre nel rispetto della legislazione italiana.
TRUST A SCOPO DI GARANZIA:
possono essere conferiti nel trust qualsiasi tipologia
di bene: mobile, immobile, denaro ecc. Verrà creato un
patrimonio separato e gestito per la realizzazione di un
determinato scopo per il quale è stata richiesta la
garanzia e colui a beneficio del quale viene prestata
garanzia potrà contare su un patrimonio inattaccabile.
Si pensi ad esempio alle tante fideiussioni prestate. Il
trust permetterebbe tra l’altro di gestire ed impiegare
il bene oggetto di garanzia con molteplici vantaggi per
tutti.
LA TASSAZIONE DEL TRUST
Un aspetto sul quale si attendono
ancora interventi essendo l’istituto stato disciplinato
solo a seguito della circolare 48/E del 6 agosto 2007.
Riepilogando molto brevemente il contenuto della
circolare:
IMPOSTE DIRETTE
I
trust sono soggetti passivi
IRES.
Scontano l’imposta i trust residenti nel territorio
italiano che abbiano o meno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali nonché
quelli non residenti per i redditi prodotti in Italia.
Bisogna inoltre distinguere tra trust
con beneficiari individuati (trust trasparenti) i cui
redditi qualificati come redditi di capitale vengono
imputati per trasparenza agli stessi e quelli senza
beneficiari individuati (trust opachi) i cui redditi
vengono tassati direttamente in capo al trust. Nel caso
molto frequente che l’atto istitutivo preveda che parte
del reddito sia accantonata a capitale e parte sia
invece attribuita ai beneficiari (configurazione mista),
il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust
mentre quello attribuito ai beneficiari sarà imputato a
questi ultimi.
Il trust è tenuto ad adempiere gli
obblighi previsti per i soggetti Ires quindi a partire
dal presentare annualmente la dichiarazione dei redditi.
Se ha per oggetto esclusivo l’esercizio di attività
commerciali è obbligato alla tenuta delle scritture
contabili previste dall’art. 14 DPR 600773. Nel caso
l’attività esercitata non sia in forma esclusiva si farà
riferimento a quanto dettato dall’art. 20 DPR 600/73
relativamente agli enti non commerciali
Il trust è poi tenuto agli obblighi
relativi all’Irap
LE IMPOSTE INDIRETTE
ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST:
l’atto istitutivo con il quale il disponente esprime la
volontà di costituire il trust, che non contempli anche
il trasferimento di beni nel trust (disposto in un
momento successivo), se redatto con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata sarà soggetto all’imposta
di registro in misura fissa quale atto privo di
contenuto patrimoniale.
ATTO DISPOSITIVO:
il conferimento dei beni in trust o il costituito
vincolo di destinazione che ne è l’effetto va
assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni
in misura proporzionale, sia esso disposto mediante
testamento o per atto inter vivos. Ai fini della
determinazione di aliquote e franchigie, che si
differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e
affinità, occorre guardare al rapporto intercorrente tra
disponente e beneficiario (e non a quello tra disponente
e trustee). Nel trust di scopo cioè quello gestito per
realizzare un determinato fine, senza indicazione di
beneficiario finale, l’imposta sarà dovuta con
l’aliquota dell’8% prevista per i vincoli di
destinazione a favore di “altri soggetti”.
La costituzione del vincolo di
destinazione in un trust disposto a favore dei
discendenti del settlor
non è
soggetto all’imposta qualora abbia ad oggetto aziende o
rami di esse, quote sociali e azioni
Sia l’attribuzione con effetti
traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari
al momento della costituzione del vincolo, sia il
successivo trasferimento dei beni medesimi allo
scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti
eventualmente effettuati durante il vincolo, sono
soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura
proporzionale.
OPERAZIONE EFFETTUATE DURANTE IL TRUST
Atti di acquisto o di vendita di beni
sono soggetti ad autonoma imposizione, secondo la natura
e gli effetti giuridici che li caratterizzano.
TRAFERIMENTO DEI BENI AI BENEFICIARI
Non si realizza il presupposto
impositivo ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle
successioni e donazioni.
IL TRASFERIMENTO DEI BENI NEL TRUST
Il trattamento varia in funzione del
soggetto che effettua il trasferimento e della tipologia
di bene trasferito
BENI RELATIVI ALL’IMPRESA:
se comporta la destinazione dei beni a finalità estranea
all’impresa determina per il disponente imprenditore il
conseguimento di componenti positive di reddito da
assoggettare a tassazione (ricavi, minusvalenze,
plusvalenze sulla base del valore normale dei beni
trasferiti). Se il trasferimento ha ad oggetto
un’azienda questo può avvenire in regime di
neutralità
fiscale a
condizione che il trustee assuma il complesso di beni
agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al
disponente.
BENI DIVERSI DA QUELLI DELL’IMPRESA
Il trasferimento in assenza di
corrispettivo non genera
materia imponibile ai fini della imposizione sui
redditi né in capo al disponente non imprenditore né in
capo al trust o al trustee.
Il trasferimento dei titoli partecipativi
comporta per il trustee l’acquisizione dell’ultimo costo
fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Se i
titoli sono detenuti nell’ambito di un rapporto
amministrato, l’intermediario abilitato applica le
relative imposte.
CESSIONE DEI BENI IN TRUST
Se il trasferimento è effettuato al di
fuori dell’esercizio dell’impresa si potranno realizzare
plusvalenze tassabili come redditi diversi per la cui
determinazione si dovrà fare riferimento ai valori
fiscalmente riconosciuti in capo al disponente oppure
nel caso di cessioni di beni acquistati dal trust al
prezzo pagato.
LA RESIDENZA DEL TRUST
Si fa riferimento all’art. 73 del TUIR
con gli adattamenti necessari all’istituto che
provengono normalmente dai criteri di collegamento del
territorio dello Stato, della sede dell’amministrazione
e dell’oggetto principale. E’ utile esaminare le
indicazioni delle varie convenzioni per evitare le
doppie imposizioni.
LEGGE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRUST:
il trust è sottoposto ad una legge straniera che
regolamenta e riconosce l’istituto del trust. I paesi
che lo riconoscono sono molteplici e di volta in volta
può essere opportuno adottare la migliore legge in
materia.
TRUST ELUSIONE FISCALE DISTRAZIONE DI PATRIMONI
Il trust non deve essere guardato con
diffidenza e non si deve pensare al trust come ad un
mezzo per distrarre patrimoni, agire in frode ai
creditori, eludere il fisco, aggirare norme inderogabili
ad esempio in materia di successione. Ogni azione resta
impregiudicata (revocatorie, lesione di legittima ecc) e
qualsiasi tutela già adottata (ad esempio un sequestro o
un’ipoteca) non vedrà caducati gli effetti a seguito
dell’istituzione del trust. E’ uno strumento che se ben
utilizzato e strutturato permette di ottenere ampie
tutele senza alcuna violazione delle norme statali,
anche fiscali, ed internazionali in genere.
Per contattare lo studio
per una consulenza sul Trust o per qualsiasi richiesta
clicca
qui.

IL TRUST E SERVIZI – LEGALI
Un buon trust per produrre effetti
positivi ed essere redditizio deve essere strutturato al
meglio e pensato in ogni fase a misura delle singola
richiesta. Servizi – Legali opera a Como ma è in grado di poter fornire
assistenza alla costituzione e alla gestione del trust
in tutta Italia anche attraverso proprio studi notarili
e commerciali – fiscali. Qualora siate interessati
all’argomento o pensate di costituire un trust potete
richiedere ulteriori informazioni. Servizi – Legali sarà
ben lieto di aiutarvi a creare su misura il vostro
trust.

 
Vedi anche:
Diritto Internazionale e Comunitario,
Servizi Legali alle Aziende
|