L’ esigenza dettata dalla pandemia in corso, ha determinate il Governo ad adottare una serie di normative urgenti in un brevissimo lasso temporale. In particolare:

Le sanzioni vigenti fino all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 19/2020
Il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 richiamava sul piano sanzionatorio per chi violava le prescrizioni di contenimento la pena prevista dall’art. 650 CP.

Le misure introdotte dal Decreto Legge n. 19/2020
Il 26 Marzo 2020 è entrato in vigore il decreto summenzionato che a livello sanzionatorio modifica, inasprendole, le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento. In sintesi:

  1. salvo che il fatto costituisca reato , chiunque violi le misure di contenimento elencate nel decreto è punito con la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro e non trovano applicazione né la contravvenzione di cui all’articolo 650 Codice Penale né l’articolo 260 Testo unico leggi sanitarie.
  2. La sanzione è aumentata fino a un terzo se la violazione avviene con l’utilizzo di un veicolo.
  3. Chiunque, risultato positivo al virus, violi la quarantena, incorre nella più grave sanzione prevista dall’articolo 260 Testo unico leggi sanitarie ed è punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 euro a 5.000 euro. La contravvenzione non si applica se il fatto integra il reato di epidemia colposa (452 Codice Penale) oppure un più grave reato.
  4. Se le violazioni sono state commesse in relazione a pubblici esercizi o attività produttive e commerciali oltre alla sanzione amministrativa indicata al punto 1), può essere disposta la chiusura provvisoria dell’attività da 5 a 30 giorni.
  5. Nel caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.   

Il rapporto tra l’attuale normative e quella precedente e cosa succede a coloro che sono ricaduti nella sanzione ex art. 650 CP

il Decreto Legge n. 19/2020 abroga espressamente il precedente Decreto Legge n. 6/2020, e pertanto viene prevista una depenalizzazione della fattispecie penale che era stata introdotta con il Decreto Legge n. 6/2020, le cui sanzioni non troveranno più applicazione. Tale depenalizzazione, per espressa previsione del decreto, ha efficacia retroattiva e travolge quindi le contestazioni fino ad oggi effettuate.

Il trattamento sanzionatorio dei soggetti colpiti dall’art 650 CP, prevede che la sanzione massima irrogabile non potrà superare I 200 euro cioè l’equivalente dell’ammenda prevista dal precedente art. 650 CP.

In questo modo coloro che hanno commesso la violazione nella vigenza del precedente decreto legge non cessano di essere puniti per effetto della depenalizzazione ed I medesimi soggetti non soggiacciono ad un trattamento sanzionatorio più severo nella quantificazione della pena pecuniaria rispetto a quello che avrebbero subito nella vigenza del precedente decreto.

Rimane sempre la clausola di sussidiarietà prevista dall’inciso “fatto salvo che il fatto costituisca reato”. Si pensi al caso di un soggetto violi una delle misure di contenimento dichiarando falsamente che lo spostamento è giustificato dalle esigenze consentite. In questi casi troverà applicazione il più grave delitto di falso e non invece la sanzione amministrativa.

Oltre ai rapporti poi con il reato di pandemia dolosa o colposa di cui all’art. 452CP, devono comunque sempre essere analizzati eventuali più gravi fattispecie di reato rispetto alle contravvenzioni previste dal D.L n. 19/2020 che in base alla clausola di sussidiarietà lo rendono inapplicabile.

Pensiamo ad esempio al caso di un soggetto positivo al virus che violi la quarantena ed entri in contatto con una persona contagiandola e cagionando eventualmente la morte per effetto delle complicazioni del virus. In questo caso potrebbe essere applicato il più grave reato di omicidio o lesioni nella forma dolosa o colposa a seconda di quanto accertato.

Conoscere gli aspetti normativi in vigore è un dovere e un di diritto ogni cittadino. Se vuoi approfondire la tua fattispecie siamo a disposizione.